staff.mybet21@gmail.com

Bisogna dichiarare le vincite sugli operatori AAMS?

Bisogna dichiarare le vincite sugli operatori AAMS?

Bookmakers

Premettiamo che questo è un argomento delicato e difficile da trattare. Inoltre, vista anche la particolare situazione economica che sta vivendo l’Italia, è sempre possibile che il Governo emani nuovi decreti legge. È sempre importante quindi rivolgersi al proprio commercialista o avvocato per evitare spiacevoli inconvenienti con il Fisco.

Da quanto sappiamo, gli scommettitori che giocano solo ed esclusivamente su bookmakers che hanno una concessione AAMS non devono dichiarare nessuna vincita: questo perché le vincite sono tassate alla fonte e gli operatori agiscono come sostituti d’imposta per conto degli scommettitori. Giungiamo a queste conclusioni leggendo ed interpretando le seguenti tre norme:

1. L’articolo 67 comma 1, lettera D, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, sui redditi diversi, nel quale si citano, tra gli altri: “Le vincite e i premi derivanti da giochi di abilità o le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali”;
2. L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973: “Le vincite e premi sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta”.
3. La circolare numero 23925 del 22 settembre 2008 di AAMS, punto 7 (richiama, a sua volta, il Decreto del Ministero Economie e Finanze del 17 settembre 2007): “Nei giochi di abilità a distanza con vincita di denaro e’ prevista l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta pari al 3% della raccolta”.

L’imposta unica pagata dagli operatori con concessioni AAMS all’erario è pari al 20% della differenza tra le giocate effettuate dai giocatori e le vincite a loro erogate. È comunque garantito il montepremi, detto anche payout, destinato ai giocatori pari ad almeno il 90% delle giocate.

Il discorso, ovviamente, è decisamente diverso per tutti coloro che, nonostante i nostri consigli, scommettono (anche) su bookmakers che non hanno la concessione AAMS. L’articolo 11 della legge 212 del 27 luglio 2010 dice che, se la somma di vincite ottenute in un periodo d’imposta (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010) supera i 10.000 Euro, bisogna sommare l’intera vincita al reddito e pagare le tasse anche su di essa con l’aliquota minima del 23%.

Le somme guadagnate partecipando alle scommesse sportive in questo caso rientrano nella categoria dei redditi diversi art. 6 TUIR e sono tassati per l’intero ammontare. Le vincite devono essere riportate nel riquadro RL del modello Unico, e più precisamente, al rigo 15. Non si tiene conto in deduzione delle spese investite nelle giocate. Inoltre le vincite sono soggette agli obblighi di monitoraggio fiscale e bisogna segnalarle nel modulo RW. Quest’adempimento scatta quando il contribuente scommettitore sportivo, per accedere al gioco online, si appoggia ad un conto corrente estero infruttifero (che non dà luogo alla maturazione di interessi) al sussistere di due condizioni:

1. La consistenza al termine del periodo d’imposta supera i 10.000 Euro.
2. I movimenti effettuati nello stesso periodo superano questa stessa soglia.

Di conseguenza, lo scommettitore deve compilare la sezione II del modulo riportando il saldo del conto in questione al 31 dicembre, barrando anche la colonna 4 per evidenziare che da questo conto corrente non si ricavano interessi. Va, inoltre, riempita la sezione II del RW per indicare i versamenti fatti dall’Italia sul conto estero e i trasferimenti su quello italiano intestato al contribuente.

Condividi su facebook se ti è piaciuto il nostro articolo ci aiuterai a crearne altri.
0
Tweet 20
Pin Share20

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *